La cosiddetta “conciliazione paritetica” non è altro che una procedura volontaria per risolvere bonariamente, attraverso la mediazione di conciliatori scelti dalle parti in loro rappresentanza, una controversia che vede coinvolti una Società e un suo cliente.
Le maggiori associazioni di consumatori italiane adottano il protocollo per l’adozione della conciliazione paritetica. Pertanto, uno dei due conciliatori è incaricato dall’Associazione di tutela dei consumatori e utenti scelta dal cliente.
I due conciliatori si adoperano per individuare una soluzione da sottoporre al consumatore, compresa la possibilità di riconoscere eventuali rimborsi o ristori del disagio subito. Ovviamente, il consumatore rimane libero di rifiutare la soluzione propostagli.
Gli argomenti oggetto di controversia per i quali si può fare domanda di conciliazione paritetica per una risoluzione stragiudiziale sono, in campo energetico, i seguenti:
– Ricostruzione dei consumi da accertato malfunzionamento del contatore
– Fatture con importi anomali rispetto a quelli medi del periodo, non dovuti a conguagli
– Sospensione della fornitura per contestata morosità del cliente
Nel caso di soluzione positiva della controversia, il cliente e la Società sottoscrivono il verbale di conclusione della conciliazione, che avrà efficacia di accordo transattivo (ai sensi dell’articolo n° 1965 del Codice Civile).